Relazione di fine mandato

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Relazione di fine mandato 2021/2023 - Commissione straordinaria.

Data:

28 Settembre 2023

Tempo di lettura:

Descrizione

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: ”Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

a) sistema e esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.

Tale relazione è sottoscritta dal Presidente della provincia e dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall’organo di revisione dell’ente locale e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni.

L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti.

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza neicitati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente.

A cura di

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OSL - Organo Straordinario di liquidazione

A seguito alla dichiarazione dello stato di dissesto finanziario, dichiarata dal Comune di Bolognetta con delibera consiliare n. 12 del 28 maggio 2018, in data 2 agosto 2018, con decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 2018, assunto al Protocollo del Comune in data 2/08/2018, è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione "per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione del debiti dell'Ente", ai sensi dell'art. 252, comma 2, del d.lgs. n.267/2000. Per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti l'organo straordinario di liquidazione è composto da un singolo commissario. Il Commissario Straordinario di Liquidazione designato per il Comune di Bolognetta è il Dott. Calcedonio Li Pomi che è competente a provvedere al ripiano dell’indebitamento pregresso dell’Ente, che ha condotto allo stato di dissesto finanziario, con i mezzi consentiti dalla legge. Il Commissario è competente provvede alla: a) rilevazione della massa passiva; b) rilevazione della massa attiva, consistente nell’acquisizione e nella gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; c) liquidazione e pagamento della massa passiva.

Ultimo aggiornamento: 07/11/2023, 14:16

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